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Non applicabile in virtù dell’Art. 2, comma 2-bis del D.L. 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, in Legge 30 ottobre 2013, n. 125 - Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni - che recita "Gli Ordini, i Collegi Professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione dell'art. 4 e dell'art. 14 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, nonché delle disposizioni di cui al titolo III e ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica".